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Rinuncia all'eredità
COS’È?
Chi non intende accettare un’eredità deve fare espressa rinuncia mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto).
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità stessa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
artt. 519 ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLA?
Il chiamato all’eredità.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
La rinuncia all’eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
In questo caso l’interessato deve presentarsi presso la Cancelleria delle Successioni, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:- certificato di morte con ultima residenza (in carta libera)
- documento di identità valido
- codice fiscale
- copia autentica dell'eventuale testamento (in bollo)
- copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate
- fotocopie della documentazione sopra indicata
DOVE SI RICHIEDE?
La dichiarazione di rinuncia può essere presentata presso un notaio o presso il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto).
QUANTO COSTA?
Il procedimento è esente dal pagamento del contributo.
È invece soggetto:
- all'imposta di bollo a € 16,00
- all'imposta di registro pari a € 200,00 (D.P.R: 26 aprile 1986, n. 131 - T.U. dell'imposta di registro)
- ai diritti di copia e di certificato previsto dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)