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Rinuncia all'eredità

COS’È?

Chi non intende accettare un’eredità deve fare espressa rinuncia mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto).

La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità stessa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt.  519 ss. c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il chiamato all’eredità.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

La rinuncia all’eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

In questo caso l’interessato deve presentarsi presso la Cancelleria delle Successioni, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:
  • certificato di morte con ultima residenza (in carta libera)
  • documento di identità valido
  • codice fiscale
  • copia autentica dell'eventuale testamento (in bollo)
  • copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate
  • fotocopie della documentazione sopra indicata

DOVE SI RICHIEDE?

La dichiarazione di rinuncia può essere presentata presso un notaio o presso il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto).

QUANTO COSTA?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo.

È invece soggetto:

  • all'imposta di bollo a € 16,00
  • all'imposta di registro pari a € 200,00 (D.P.R: 26 aprile 1986, n. 131 - T.U. dell'imposta di registro)
  • ai diritti di copia e di certificato previsto dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)

TEMPI

L’appuntamento è fissato entro otto settimane dal giorno in cui viene richiesto
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